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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1985, n. 1084

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 7-6-1986
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  di  Ferrara,  approvato  con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e
successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita' di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto dell'Universita' di Ferrara, approvato e modificato con
i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

                           Articolo unico

  Dopo  l'art.  308,  sono  aggiunti  i  seguenti  articoli  relativi
all'istituzione del centro di studi biomedici applicati allo sport:

    Centro di studi biomedici applicati allo sport.

  Art.  309. - Presso l'Universita' di Ferrara e' istituito il centro
di studi biomedici applicati allo sport.
  Art. 310. - Gli scopi del centro sono:
    a)   lo   studio   dei   meccanismi  biologici  che  intervengono
nell'attivita' motoria, dell'uomo;
    b)  lo  studio  dei  meccanismi  biologici  impiegati nelle varie
discipline sportive;
    c)  lo  studio  dei  tipi di allenamento in grado di potenziare i
meccanismi biologici delle varie discipline sportive;
    d)  l'identificazione di carenze di fattori nutrizionali in corso
di attivita' fisica;
    e)     lo    studio    della    prevenzione    delle    patologie
osteomuscolo-tendinee dello sportivo;
    f)    il    trasferimento   alla   educazione,   rieducazione   e
riabilitazione  fisica  delle informazioni ottenute sui praticanti lo
sport agonistico;
    g)  l'organizzazione  di  corsi teorico-pratici per la diffusione
delle  informazioni  biomediche  ottenute  sia  presso  il centro che
presso analoghi centri di ricerca italiani e stranieri.
  Art. 311. - Organi di governo del centro sono:
    a) il consiglio direttivo;
    b) il direttore del centro.
  Art.  312.  -  Il  consiglio  direttivo e' costituito da almeno tre
professori   di   ruolo   della  facolta'  di  medicina  e  chirurgia
dell'Universita' di Ferrara.
  I  membri  del  consiglio  direttivo  sono  nominati dal rettore su
proposta  della facolta' di medicina e chirurgia, durano in carica un
triennio e possono essere rinominati.
  Il consiglio direttivo e' presieduto dal direttore del centro.
  Art. 313. - Compiti del consiglio direttivo sono:
    a)  proporre al rettore la nomina del direttore del centro scelto
tra i membri del consiglio stesso;
    b) coordinare i programmi e l'attivita' del centro;
    c) deliberare sulla relazione annuale del direttore del centro.
  Il  consiglio  direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno una
volta  all'anno  e ogni qualvolta il direttore lo ritenga opportuno o
uno dei suoi membri ne faccia richiesta motivata al direttore.
  Art.  314.  -  Il  direttore  del centro e' nominato dal rettore su
proposta del consiglio direttivo, che lo sceglie tra i suoi membri.
  Il direttore dura in carica tre anni e puo' essere rinominato.
  Compiti del direttore sono:
    a)  curare  l'attivita'  del  centro  sulla  base  dei  programmi
elaborati dal consiglio direttivo;
    b) dare esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
    c)  predisporre,  quanto necessario per il buon funzionamento del
centro stesso;
    d)  preparare alla fine di ogni anno una relazione sull'attivita'
del  centro  che viene esaminata ed approvata dal consiglio direttivo
ed  inoltrata  al  rettore  e al preside della facolta' di medicina e
chirurgia.
  Art.  315. - Il direttore del centro e' responsabile della gestione
amministrativa  e  contabile  del  centro stesso, in conformita' alle
norme   del  regolamento  per  l'amministrazione  e  la  contabilita'
generale dell'Universita' di Ferrara.
  (Tit. IV).
  Art.  316.  -  Il  centro  dispone  per  il  suo  funzionamento  di
contributi concessi dall'Universita' sul proprio bilancio.
  Il    centro    potra'   altresi'   usufruire,   per   il   tramite
dell'amministrazione  universitaria,  di finanziamenti provenienti da
erogazioni  di  enti  pubblici  e  privati interessati alle finalita'
istituzionali e scientifiche sia di base che applicate.
  Art. 317. - Nell'ambito di rapporti convenzionali che l'Universita'
potra'   stipulare,   ai   sensi  della  normativa  vigente,  per  il
funzionamento del centro con enti pubblici e privati, potranno essere
previste  anche  attivita'  di  ricerca  di  operatori  sportivi e di
studiosi italiani e stranieri di discipline biomediche applicate allo
sport.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1985

                               COSSIGA

                              FALCUCCI,   Ministro   della   pubblica
                                istruzione

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 maggio 1986
  Registro n. 36 Istruzione, foglio n. 200