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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1986, n. 128

Regolamento di esecuzione delle norme di cui all'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in materia di produzione e commercio dei presidi medico-chirurgici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/1998)
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Testo in vigore dal:  14-5-1986 al: 11-1-1999
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 189 e 358, secondo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto l'art. 6, lettera, c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1986;
Sulla proposta del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

È approvato l'unito regolamento di esecuzione delle norme contenute nell'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, concernenti la produzione e il commercio dei presidi medico chirurgici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1986

COSSIGA CRAXI Presidente del Consiglio dei Ministri DEGAN Ministro della sanità

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1986

Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 14

NOTE

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 189 (come sostituito dall'art. 6 della legge 1 maggio 1941, n. 422) e del secondo comma dell'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie è il seguente:
"Art. 189. - I presidi medici e chirurgici non possono essere prodotti, a scopo di vendita, se non da apposite officine autorizzate dal Ministro per l'interno.
Parimenti il commercio di presidi medici e chirurgici è sottoposto ad autorizzazione del Ministro per l'interno.
Il regolamento determina i presidi ai quali debbono essere applicate le disposizioni del presente articolo, le modalità da osservare nel commercio di essi, anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, nonché i requisiti cui debbono rispondere le officine di produzione.
Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da L. 1.000 a 5.000.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura fino a tre mesi e, in caso di recidiva, da tre mesi ad un anno delle fabbriche, depositi o rivendite; può inoltre procedere al sequestro dei presidi medici e chirurgici abusivamente fabbricati o messi in commercio ovunque si trovino.
Il provvedimento del predetto è definitivo".
"Art. 358, secondo comma. - I contravventori alle disposizioni del regolamento generale e a quelle dei regolamenti speciali da approvarsi con decreto reale sentito il consiglio di Stato ed eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle varie parti delle precedenti disposizioni, sono puniti, quando non siano applicabili pene prevedute nelle disposizioni medesime, con l'ammenda fino a L. 2.000".
Gli importi indicati nelle disposizioni soprariportate sono stati elevati di quaranta volte dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, con assorbimento di precedenti aumenti, e poi di cinque volte, con riferimento all'importo risultante dall'aumento previsto dalla legge n. 603/196.1, rispettivamente, dagli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), a decorrere dal 15 dicembre 1981.
La sanzione penale di cui al secondo comma dell'art. 358 è stata poi sostituita dalla sanzione amministrativa dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, abrogata dall'art. 42. della predetta legge n. 689/1981, la quale, all'art. 32, ha confermato la natura amministrativa della sanzione.
- La lettera e) dell'art. 6 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) prevede che siano di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti i prodotti chimici usati in medicina, i preparati farmaceutici, i preparati galenici, le specialità medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori cellulari e virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli emoderivati, i presidi sanitari e medico-chirurgici ed i prodotti assimilati anche per uso veterinario.