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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1985, n. 788

Proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/1986)
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Testo in vigore dal:  1-1-1986 al: 1-3-1986

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini contenuti nelle disposizioni dirette a favorire la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché di dettare procedure dirette ad accelerare l'opera di rinascita delle zone stesse anche attraverso interventi sostitutivi da parte degli enti locali per il recupero del patrimonio edilizio danneggiato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Proroga dei termini
1. Sono prorogati al 31 dicembre 1986:
1) il termine contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, in materia di imposta sul valore aggiunto;
2) il termine contenuto nell'articolo 3-ter del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883, riguardante l'esonero dagli oneri previsti nell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
3) il termine contenuto nell'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, in materia di attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
4) il termine contenuto nell'articolo 6, penultimo comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80, in materia di occupazioni temporanee ed entro la stessa data i comuni definiscono il procedimento espropriativo di cui al terzo comma dello stesso articolo 6;
5) il termine contenuto nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, da ultimo prorogato con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, in materia di collocamento in aspettativa di amministratori locali;
6) il termine contenuto nell'articolo 12, comma 4-septies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di presentazione degli elaborati e della documentazione prevista nell'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;
7) il termine contenuto nell'articolo 2, comma 8, della legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni, limitatamente alle convenzioni stipulate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 1985;
8) il termine contenuto nell'articolo 2 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonché alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni.
2. È prorogato al 30 giugno 1986 il termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che si estende al completamento delle infrastrutture esterne alle aree di cui al citato articolo 32 con onere a carico del fondo di cui all'articolo 3 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219.
3. Le domande corredate della relativa documentazione per accedere ai benefici di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, possono essere presentate entro il 31 dicembre 1986.