stai visualizzando l'atto

LEGGE 4 luglio 1985, n. 343

Determinazioni delle sanzioni amministrative conseguenti alla violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione dei regolamenti CEE n. 2967/76 e n. 2785/80 recanti norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  26-7-1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che contravvengono alle disposizioni previste dal regolamento CEE n. 2967/76 del Consiglio del 23 novembre 1976, recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati, ed al regolamento CEE n. 2785/80 della Commissione del 30 ottobre 1980 che ne stabilisce le modalita' di applicazione, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma determinata nel modo seguente: 1) da lire 200.000 a lire 600.000, i titolari degli stabilimenti che non annotino giornalmente nel registro previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2967/76 i risultati delle verifiche effettuate ai sensi della predetta norma; 2) da lire 400 a lire 1.200 per ogni chilogrammo di prodotto, chiunque prepari pollame con tenore di acqua superiore al limite stabilito dal regolamento CEE n. 2967/76, senza ottemperare al disposto dell'articolo 2 del regolamento CEE n. 2785/80; 3) da lire 100.000 a lire 300.000, chiunque venda, detenga per vendere o ponga altrimenti in commercio pollame con tenore d'acqua superiore al limite stabilito dal regolamento CEE n. 2967/76 e che sia privo della particolare etichetta prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE n. 2785/80; 4) da lire 100 a lire 300 per chilogrammo di prodotto, chiunque produca o prepari pollame congelato o surgelato in imballaggi individuali e collettivi non recanti le indicazioni previste come obbligatorie dalla normativa comunitaria; 5) da lire 50.000 a lire 150.000, chiunque nell'esposizione per la vendita o nella messa in vendita nel commercio al minuto non provveda a separare il pollame a seconda del tipo e del sistema di congelazione o di surgelazione cui e' stato sottoposto. Le sanzioni previste ai numeri 3) e 5) della presente legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in imballaggi preconfezionati, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della presente legge riguardi i requisiti intrinseci o la composizione del prodotto o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione. All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui e' stata commessa la violazione. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste al primo comma, si osservano le disposizioni di cui alle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 luglio 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI