LEGGE
4
luglio
1985
, n. 343
Determinazioni delle sanzioni amministrative conseguenti alla
violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione dei regolamenti
CEE n. 2967/76 e n. 2785/80 recanti norme comuni relative al tenore
d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico
Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che contravvengono alle disposizioni previste dal regolamento CEE n. 2967/76 del Consiglio del 23 novembre 1976, recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati, ed al regolamento CEE n. 2785/80 della Commissione del 30 ottobre 1980 che ne stabilisce le modalità di applicazione, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma determinata nel modo seguente:
1) da lire 200.000 a lire 600.000, i titolari degli stabilimenti che non annotino giornalmente nel registro previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2967/76 i risultati delle verifiche effettuate ai sensi della predetta norma;
2) da lire 400 a lire 1.200 per ogni chilogrammo di prodotto, chiunque prepari pollame con tenore di acqua superiore al limite stabilito dal regolamento CEE n. 2967/76, senza ottemperare al disposto dell'articolo 2 del regolamento CEE n. 2785/80;
3) da lire 100.000 a lire 300.000, chiunque venda, detenga per vendere o ponga altrimenti in commercio pollame con tenore d'acqua superiore al limite stabilito dal regolamento CEE n. 2967/76 e che sia privo della particolare etichetta prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE n. 2785/80;
4) da lire 100 a lire 300 per chilogrammo di prodotto, chiunque produca o prepari pollame congelato o surgelato in imballaggi individuali e collettivi non recanti le indicazioni previste come obbligatorie dalla normativa comunitaria;
5) da lire 50.000 a lire 150.000, chiunque nell'esposizione per la vendita o nella messa in vendita nel commercio al minuto non provveda a separare il pollame a seconda del tipo e del sistema di congelazione o di surgelazione cui è stato sottoposto.
Le sanzioni previste ai numeri 3) e 5) della presente legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in imballaggi preconfezionati, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della presente legge riguardi i requisiti intrinseci o la composizione del prodotto o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.
All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione.
Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste al primo comma, si osservano le disposizioni di cui alle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Data a Roma, addì 4 luglio 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI