LEGGE 4 luglio 1985 , n. 343

Determinazioni delle sanzioni amministrative conseguenti alla violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione dei regolamenti CEE n. 2967/76 e n. 2785/80 recanti norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che contravvengono alle disposizioni previste dal regolamento CEE n. 2967/76 del Consiglio del 23 novembre 1976, recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati, ed al regolamento CEE n. 2785/80 della Commissione del 30 ottobre 1980 che ne stabilisce le modalità di applicazione, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma determinata nel modo seguente:
1) da lire 200.000 a lire 600.000, i titolari degli stabilimenti che non annotino giornalmente nel registro previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2967/76 i risultati delle verifiche effettuate ai sensi della predetta norma;
2) da lire 400 a lire 1.200 per ogni chilogrammo di prodotto, chiunque prepari pollame con tenore di acqua superiore al limite stabilito dal regolamento CEE n. 2967/76, senza ottemperare al disposto dell'articolo 2 del regolamento CEE n. 2785/80;
3) da lire 100.000 a lire 300.000, chiunque venda, detenga per vendere o ponga altrimenti in commercio pollame con tenore d'acqua superiore al limite stabilito dal regolamento CEE n. 2967/76 e che sia privo della particolare etichetta prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE n. 2785/80;
4) da lire 100 a lire 300 per chilogrammo di prodotto, chiunque produca o prepari pollame congelato o surgelato in imballaggi individuali e collettivi non recanti le indicazioni previste come obbligatorie dalla normativa comunitaria;
5) da lire 50.000 a lire 150.000, chiunque nell'esposizione per la vendita o nella messa in vendita nel commercio al minuto non provveda a separare il pollame a seconda del tipo e del sistema di congelazione o di surgelazione cui è stato sottoposto.
Le sanzioni previste ai numeri 3) e 5) della presente legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in imballaggi preconfezionati, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della presente legge riguardi i requisiti intrinseci o la composizione del prodotto o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.
All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione.
Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste al primo comma, si osservano le disposizioni di cui alle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1985

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI