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LEGGE 15 giugno 1985, n. 282

Norme concernenti l'organico del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

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Testo in vigore dal:  5-7-1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Nel ruolo del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, i posti rimasti vacanti e disponibili dopo l'espletamento del concorso bandito in applicazione dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138, sono conferiti mediante concorso per titoli di servizio ed esami riservato al personale che sia stato assunto a norma dell'articolo 52, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e che in tale posizione abbia svolto o svolga effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Ai fini dell'ammissione al concorso riservato, il personale deve essere in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di eta'. 3. Le modalita' del concorso riservato saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Per l'anno 1985 le nuove assunzioni nel ruolo del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali disposte in base ai concorsi di cui all'articolo 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138, ed alla presente legge, nonche' a chiamate dirette di categorie riservatarie, non potranno superare, complessivamente, il numero di centocinquanta. 5. Le eventuali restanti assunzioni conseguenti alle predette procedure concorsuali e chiamate dirette saranno effettuate nell'anno successivo, fino al limite dei posti di organico stabiliti dalla tabella F allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186. 6. Fino alla data di immissione in servizio nel ruolo del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali del personale di cui ai precedenti commi 4 e 5 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1986, e' prorogato il termine stabilito dall'articolo 52, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186. 7. L'ulteriore servizio prestato in applicazione di quanto disposto dal precedente comma 6 non e' valutabile ai fini del concorso di cui al comma 1.