LEGGE 15 giugno 1985 , n. 282

Norme concernenti l'organico del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

 Vigente al: 17-5-2024  

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Nel ruolo del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, i posti rimasti vacanti e disponibili dopo l'espletamento del concorso bandito in applicazione dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138, sono conferiti mediante concorso per titoli di servizio ed esami riservato al personale che sia stato assunto a norma dell'articolo 52, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e che in tale posizione abbia svolto o svolga effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini dell'ammissione al concorso riservato, il personale deve essere in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età.
3. Le modalità del concorso riservato saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per l'anno 1985 le nuove assunzioni nel ruolo del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali disposte in base ai concorsi di cui all'articolo 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138, ed alla presente legge, nonché a chiamate dirette di categorie riservatarie, non potranno superare, complessivamente, il numero di centocinquanta.
5. Le eventuali restanti assunzioni conseguenti alle predette procedure concorsuali e chiamate dirette saranno effettuate nell'anno successivo, fino al limite dei posti di organico stabiliti dalla tabella F allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186.
6. Fino alla data di immissione in servizio nel ruolo del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali del personale di cui ai precedenti commi 4 e 5 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1986, è prorogato il termine stabilito dall'articolo 52, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186.
7. L'ulteriore servizio prestato in applicazione di quanto disposto dal precedente comma 6 non è valutabile ai fini del concorso di cui al comma 1.

Art. 2

1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 1.700 milioni in ragione d'anno.
2. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1985, valutata in lire 400 milioni, ed a quella relativa agli anni 1986 e 1987, valutata in lire 1.700 milioni per ciascun anno, si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI