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LEGGE 19 ottobre 1984, n. 748

Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2006)
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Testo in vigore dal:  21-11-1984 al: 10-6-1993
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Classificazione dei fertilizzanti)


Il termine "fertilizzante" comprende prodotti, minerali, organici e organo-minerali, che si suddividono in "concimi" ed "ammendanti e correttivi".
I concimi minerali possono essere:
semplici: azotati, fosfatici, potassici;
composti: azoto-fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), fosfo-potassici (PK), azoto-fosfo-potassici (NPK).
I concimi organici possono essere: azotati e azotofosfatici (NP).
I concimi organo-minerali possono essere: azotati, azoto-fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), azoto-fosfo-potassici (NPK).
I concimi si presentano allo stato solido o fluido: in forma gassosa liquefatta, liquida in soluzione o in sospensione.
Nei concimi liquidi in soluzione i componenti sono presenti in forma di soluzione acquosa limpida; nei concimi in sospensione i componenti sono presenti sia in forma di soluzione acquosa sia in forma di particelle solide mantenute in sospensione.
Nei concimi liquidi in soluzione è tollerata una certa opalescenza e la presenza di eventuali corpuscoli estranei, entro i limiti specificati nell'allegato 3 della presente legge.
Tutte le acque reflue degli stabilimenti industriali, degli insediamenti urbani e rurali e degli allevamenti zootecnici non sono considerate, in quanto tali, fertilizzanti ai fini della presente legge.