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LEGGE 19 ottobre 1984, n. 748

Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2006)
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Testo in vigore dal: 21-11-1984
al: 10-6-1993
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                 (Classificazione dei fertilizzanti) 
 
  Il termine "fertilizzante" comprende prodotti, minerali, organici e
organo-minerali, che si suddividono in  "concimi"  ed  "ammendanti  e
correttivi". 
  I concimi minerali possono essere: 
    semplici: azotati, fosfatici, potassici; 
    composti:    azoto-fosfatici    (NP),    azoto-potassici    (NK),
fosfo-potassici (PK), azoto-fosfo-potassici (NPK). 
  I concimi organici possono essere: azotati e azotofosfatici (NP). 
  I concimi organo-minerali possono essere: azotati,  azoto-fosfatici
(NP), azoto-potassici (NK), azoto-fosfo-potassici (NPK). 
  I concimi si presentano  allo  stato  solido  o  fluido:  in  forma
gassosa liquefatta, liquida in soluzione o in sospensione. 
  Nei concimi liquidi in soluzione  i  componenti  sono  presenti  in
forma di soluzione acquosa limpida;  nei  concimi  in  sospensione  i
componenti sono presenti sia in forma di  soluzione  acquosa  sia  in
forma di particelle solide mantenute in sospensione. 
  Nei concimi liquidi in soluzione e' tollerata una certa opalescenza
e la presenza  di  eventuali  corpuscoli  estranei,  entro  i  limiti
specificati nell'allegato 3 della presente legge. 
  Tutte  le  acque  reflue  degli  stabilimenti  industriali,   degli
insediamenti urbani e rurali e degli allevamenti zootecnici non  sono
considerate, in quanto tali, fertilizzanti  ai  fini  della  presente
legge.