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LEGGE 28 aprile 1983, n. 173

Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  27-5-1983 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"L'ammissione al corso dell'Accademia militare per i provenienti dalle categorie di cui alle lettere b) e c) del numero 1) ha luogo in seguito a concorso, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei prescritti titoli di studio. I provenienti dalla categoria di cui alla lettera a) del numero 1) sono ammessi con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza del venti per cento dei posti messi a concorso, purché idonei in attitudine militare".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1983

PERTINI FANFANI - LAGORIO - GORIA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA