stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 aprile 1983, n. 173

Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 27-5-1983
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  secondo  comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n.
1414, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "L'ammissione  al  corso  dell'Accademia militare per i provenienti
dalle categorie di cui alle lettere b) e c) del numero 1) ha luogo in
seguito  a  concorso,  al  quale  sono  ammessi  coloro  che siano in
possesso  di uno dei prescritti titoli di studio. I provenienti dalla
categoria  di  cui  alla  lettera  a)  del numero 1) sono ammessi con
precedenza  sugli altri aspiranti fino alla concorrenza del venti per
cento  dei  posti  messi  a  concorso,  purche'  idonei in attitudine
militare".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 aprile 1983

                               PERTINI

                                                    FANFANI - LAGORIO
                                                              - GORIA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA