stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1982, n. 1171

Determinazione della misura dei compensi per le suore addette agli organismi sanitari militari della Difesa, agli ospedali convenzionati nonchè alle infermerie e centri medici della Polizia di Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  11-5-1983 al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 14, ultimo comma, del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, recepito con legge 27 maggio 1929, n. 810, di esecuzione del trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti, a Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929, secondo cui l'ordinariato militare ha giurisdizione anche sul personale religioso, maschile e femminile, addetto agli ospedali militari;
Visto il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1563, che disciplina la posizione giuridica, nei confronti dell'Amministrazione della difesa, e il corrispettivo trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari delle Forze armate, agli ospedali convenzionati e alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (ora Polizia di Stato);
Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, che fissa, nelle tabelle allegate, i limiti di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, e stabilisce che detti limiti minimi sono aumentati ogni anno, a partire dal 1982, nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e sono soggetti a revisione triennale in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;
Riconosciuta la necessità di adeguare l'attuale compenso dovuto alla prefata categoria di religiose, in relazione alle norme racchiuse nelle citate disposizioni che, in quanto rivolte a determinare il trattamento economico minimo, debbano ritenersi inderogabili;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno, del tesoro, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

La misura dei compensi alle suore addette agli organismi sanitari militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, agli ospedali convenzionati e alle infermerie e centri medici della Polizia di Stato, è fissata nel medesimo importo determinato, ai fini contributivi, quale trattamento economico che, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, costituisce il limite minimo di retribuzione giornaliera degli operai dipendenti dalle amministrazioni dello Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1982

PERTINI SPADOLINI - LAGORIO - ROGNONI - ANDREATTA - ALTISSIMO - Di GIESI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1983

Atti di Governo, registro n. 46, fogli, n. 2