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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1982, n. 1171

Determinazione della misura dei compensi per le suore addette agli organismi sanitari militari della Difesa, agli ospedali convenzionati nonchè alle infermerie e centri medici della Polizia di Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 11-5-1983
al: 8-10-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 14, ultimo comma, del Concordato tra la Santa  Sede  e
l'Italia, recepito con legge 27 maggio 1929, n.  810,  di  esecuzione
del  trattato,  dei  quattro  allegati  annessi  e  del   Concordato,
sottoscritti, a Roma, fra la Santa Sede  e  l'Italia,  l'11  febbraio
1929, secondo cui l'ordinariato militare ha giurisdizione  anche  sul
personale religioso, maschile  e  femminile,  addetto  agli  ospedali
militari; 
  Visto il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1563, che disciplina  la
posizione giuridica, nei confronti dell'Amministrazione della difesa,
e il corrispettivo trattamento economico  delle  suore  addette  agli
stabilimenti sanitari delle Forze armate, agli ospedali convenzionati
e alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza (ora Polizia di Stato); 
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  29  luglio  1981,   n.   402,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537,
che  fissa,  nelle  tabelle  allegate,  i  limiti   di   retribuzione
giornaliera, ivi compresa  la  misura  giornaliera  dei  salari  medi
convenzionali, per  tutte  le  contribuzioni  dovute  in  materia  di
previdenza e assistenza sociale, e stabilisce che detti limiti minimi
sono aumentati ogni anno, a partire dal  1982,  nella  stessa  misura
percentuale delle variazioni delle  pensioni  che  si  verificano  in
applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e  sono
soggetti a revisione triennale in riferimento ai minimi previsti  dai
contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati  per  settori
omogenei; 
  Riconosciuta la necessita' di adeguare  l'attuale  compenso  dovuto
alla  prefata  categoria  di  religiose,  in  relazione  alle   norme
racchiuse  nelle  citate  disposizioni  che,  in  quanto  rivolte   a
determinare  il  trattamento  economico  minimo,  debbano   ritenersi
inderogabili; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 aprile 1982; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri della difesa, dell'interno, del tesoro, della
sanita' e del lavoro e della previdenza sociale; 
 
                              Decreta: 
 
  La misura dei compensi alle suore addette agli  organismi  sanitari
militari  dell'Esercito,  della  Marina  e   dell'Aeronautica,   agli
ospedali convenzionati  e  alle  infermerie  e  centri  medici  della
Polizia di Stato, e' fissata nel  medesimo  importo  determinato,  ai
fini  contributivi,  quale  trattamento  economico  che,   ai   sensi
dell'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, costituisce  il
limite minimo di retribuzione  giornaliera  degli  operai  dipendenti
dalle  amministrazioni  dello   Stato   e   dalle   altre   pubbliche
amministrazioni. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 17 maggio 1982 
 
                               PERTINI 
 
                                                SPADOLINI - LAGORIO - 
                                                ROGNONI - ANDREATTA - 
                                                 ALTISSIMO - Di GIESI 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 aprile 1983 
  Atti di Governo, registro n. 46, fogli, n. 2