stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1982, n. 1149

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi.

nascondi
vigente al 27/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 3-4-1983
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  dell'Aquila  degli  Abruzzi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964,
n. 921, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Veduta la rettorale n. 07586/III del 5 aprile 1982;
  Veduto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1981,
n. 914;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1981, n. 914,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  45  del 16 febbraio 1982,
concernente modifiche allo statuto dell'Universita' dell'Aquila degli
Abruzzi e' rettificato come segue:
                           Articolo unico

  Nell'art. 86, tra gli insegnamenti di cui alla lettera:
    D)  Corso  di  laurea  in  ingegneria meccanica, la denominazione
dell'insegnamento  di  "misure  metalliche,  termiche  e collaudi" e'
rettificata in "misure meccaniche, termiche e collaudi".
  Nell'art.  88, tra gli insegnamenti che afferiscono all'istituto di
meccanica   e   macchine   la   denominazione   dell'insegnamento  di
"costruzione   di   macchine"   e'  rettificata  in  "costruzioni  di
macchine".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1982

                               PERTINI

                                                             FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 marzo 1983
  Registro n. 17 Istruzione, foglio n. 60