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LEGGE 18 febbraio 1983, n. 46

Prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/10/1991)
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Testo in vigore dal:  27-3-1983 al: 19-10-1991
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Tutti i giocattoli ed i relativi apparecchi di installazione d'uso devono essere fabbricati e realizzati a regola d'arte in materia di sicurezza e possono essere posti in commercio solo se non compromettono la sicurezza delle persone, con particolare riferimento alla popolazione infantile, degli animali domestici e dei beni.