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LEGGE 18 febbraio 1983, n. 46

Prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/10/1991)
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Testo in vigore dal: 27-3-1983
al: 19-10-1991
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Tutti  i giocattoli ed i relativi apparecchi di installazione d'uso
devono  essere  fabbricati e realizzati a regola d'arte in materia di
sicurezza   e   possono   essere  posti  in  commercio  solo  se  non
compromettono la sicurezza delle persone, con particolare riferimento
alla popolazione infantile, degli animali domestici e dei beni.