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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1982, n. 800

Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/317 relativa ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi ed ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2012)
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Testo in vigore dal:  4-11-1982 al: 17-2-1983
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Vista la direttiva n. 71/317 del 26 luglio 1971, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi ed ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi;
Considerato che in data 8 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Il presente decreto si applica ai pesi di precisione media aventi i seguenti valori nominali:
pesi parallelepipedi: 5, 10, 20 e 50 kg;
pesi cilindrici: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 g; 1, 2, 5 e 10 kg.