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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1982, n. 800

Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/317 relativa ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi ed ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2012)
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Testo in vigore dal: 4-11-1982
al: 17-2-1983
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad
emanare  norme  per  l'attuazione  delle  direttive  della  Comunita'
economica europea;
  Vista  la  direttiva  n.  71/317  del  26  luglio 1971, emanata dal
Consiglio  delle  Comunita'  europee,  concernente  il ravvicinamento
delle    legislazioni   degli   Stati   membri   relative   ai   pesi
parallelepipedi  di precisione media da 5 a 50 chilogrammi ed ai pesi
cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi;
  Considerato che in data 8 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della
legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente
provvedimento  ai  Presidenti  della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
  Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
  Considerato  che  risulta cosi' completato il procedimento previsto
dalla legge di delega;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il coordinamento interno delle
politiche  comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari
esteri,  del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e di grazia e giustizia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 luglio 1982;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Il presente decreto si applica ai pesi di precisione media aventi i
seguenti valori nominali:
    pesi parallelepipedi: 5, 10, 20 e 50 kg;
    pesi cilindrici: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 g; 1, 2, 5 e
10 kg.