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LEGGE 6 ottobre 1982, n. 724

Estensione ai professori incaricati nell'anno 1979-80 delle disposizioni di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente riordinamento della docenza universitaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  27-10-1982 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Le disposizioni di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, si applicano anche ai professori incaricati nell'anno accademico 1979-80 che, all'atto della indizione dei giudizi di idoneità, abbiano comunque compiuto un triennio di insegnamento nell'incarico.
I professori incaricati di cui al comma precedente hanno titolo a partecipare alle tornate dei giudizi di idoneità previste dai commi quarto e quinto dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1982

PERTINI SPADOLINI - BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA