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LEGGE 6 ottobre 1982, n. 724

Estensione ai professori incaricati nell'anno 1979-80 delle disposizioni di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente riordinamento della docenza universitaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 27-10-1982
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Le disposizioni di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge  21
febbraio 1980, n. 28, si applicano  anche  ai  professori  incaricati
nell'anno  accademico  1979-80  che,  all'atto  della  indizione  dei
giudizi di  idoneita',  abbiano  comunque  compiuto  un  triennio  di
insegnamento nell'incarico. 
  I professori incaricati di cui al comma precedente hanno  titolo  a
partecipare alle tornate dei giudizi di idoneita' previste dai  commi
quarto e quinto dell'articolo 52 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 6 ottobre 1982 
 
                               PERTINI 
 
                                                  SPADOLINI - BODRATO 
 
  Visto, il Guardasigilli: DARIDA