stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. 1159

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

nascondi
vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 17-8-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  cattolica del Sacro Cuore di
Milano,  approvato  con  regio  decreto  20  aprile  1939, n. 1163, e
modificato  con  regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive
modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  cattolica  del  Sacro Cuore di Milano e convalidati
dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla  proposta  del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con il Ministro del tesoro;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  cattolica del Sacro Cuore di Milano,
approvato  e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.

  L'art. 27 e' soppresso e sostituito come segue:
  Art. 27. - Il ruolo organico dei posti di professore e' determinato
nelle tabelle n. 1 e n. 2 annesse al presente statuto.
  Nel  testo  dell'art.  32,  dopo  l'espressione:  "La carriera e il
trattamento  economico  dei  professori  di  ruolo", sono inserite in
parentesi le parole seguenti "(ordinari e straordinari, associati)".
  L'intestazione della parte IV e' soppressa e sostituita come segue:
"Dei lettori, aiuti, assistenti e ricercatori".
  L'art. 37 e' soppresso e sostituito come segue:
  Art.  37.  -  Il ruolo organico dei posti di assistente di ruolo e'
determinato nella tabella n. 3 annessa al presente statuto.
  Il  ruolo  organico  dei  posti di ricercatore e' determinato dalla
tabella n. 4 annessa al presente statuto".
  Il  secondo  comma  dell'art.  38  e'  integrato  con  la  seguente
espressione:  "nonche'  secondo  quanto  disposto  dall'art.  28  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".
  All'art.  42  e'  aggiunto  il  seguente comma: "Circa i compiti, i
doveri  e  lo  stato giuridico dei ricercatori immessi in ruolo si fa
riferimento alle norme degli articoli 31, 32, 33, 34 e 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".
  All'art.  43  e'  aggiunto  il  seguente  comma:  "Per  le mancanze
disciplinari  dei  ricercatori universitari si procede in conformita'
alla  normativa  richiamata  nel primo comma dell'art. 34 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".
  L'art. 44 e' soppresso e sostituito come segue:
  Art.  44.  -  La  carriera  e il trattamento economico degli aiuti,
degli  assistenti,  dei lettori e dei ricercatori sono determinati in
conformita'  a  quelli  fissati  dallo  Stato  per  i  propri  aiuti,
assistenti, lettori e ricercatori.
  Nel  primo  comma  dell'art.  45 le parole: "Per le aspettative dei
lettori,  aiuti  e  assistenti"  sono  soppresse  e sostituite con le
parole seguenti: "Per le aspettative dei lettori, aiuti, assistenti e
ricercatori".
  Nell'art.  46  le  parole "Il consiglio di amministrazione provvede
all'applicazione,  in  quanto  effettuabile,  ai  lettori,  aiuti  ed
assistenti"  sono  soppresse e sostituite con le parole seguenti: "Il
consiglio  di  amministrazione  provvede  all'applicazione, in quanto
effettuabile, ai lettori, aiuti, assistenti e ricercatori".
  Nell'art.  47,  primo  comma,  le  parole:  "Ai  lettori,  aiuti ed
assistenti"  sono  soppresse e sostituite con le parole seguenti: "Ai
lettori, aiuti, assistenti e ricercatori".