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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382

Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2012)
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Testo in vigore dal:  5-8-1980
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Art. 33

Verifica periodica dell'attività didattica e scientifica dei ricercatori universitari


Il ricercatore confermato è tenuto a presentare ogni triennio al consiglio di facoltà una relazione sul lavoro scientifico e sulla attività didattica integrativa svolti.
Il consiglio di facoltà formula il proprio giudizio sulla base dei pareri espressi dai consigli di corso di laurea per l'attività didattica e dai dipartimenti o dai consigli degli istituti nei quali egli ha operato, per il lavoro scientifico.
Il ricercatore confermato può continuare ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca subordinatamente alla presentazione di risultati scientifici, originali e documentati, consultabili presso l'istituto o il dipartimento di appartenenza.
((1))

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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto l'introduzione, prima dell'art. 30, del "Capo V - RICERCATORI UNIVERSITARI".