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DECRETO-LEGGE 2 luglio 1982, n. 402

Disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 settembre 1982, n. 627 (in G.U. 03/09/1982, n.243).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
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Testo in vigore dal: 24-12-1996
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   necessita'   e   l'urgenza  di  adottare  immediate
disposizioni in materia di assistenza sanitaria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 1982;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  i Ministri degli affari
esteri, del tesoro, dei trasporti e della marina mercantile;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Per  le  spese  di  gestione  e  di  funzionamento  dei  servizi di
assistenza    sanitaria    al   personale   navigante   marittimo   e
dell'aviazione  civile sono istituite, presso le sezioni di tesoreria
provinciali  dello  Stato  di  Genova,  Trieste  e  Napoli,  apposite
contabilita'  speciali intestate ai dirigenti amministrativi preposti
ai  servizi di cui al sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7
novembre  1981, n. 632, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 1981, n. 767.
  Le  predette  contabilita' speciali sono alimentate con aperture di
credito  da disporsi, anche in eccedenza al limite di somma stabilito
dall'articolo  56  del  regio  decreto  18  novembre 1923, n. 2440, e
successive  modificazioni,  a  favore  degli  stessi  primi dirigenti
amministrativi.  Fino  a quando gli adempimenti e le procedure di cui
al presente comma non saranno perfezionati e comunque non oltre il 31
dicembre  1982,  i commissari liquidatori continueranno ad assicurare
le  attivita'  di  gestione  ai  sensi dell'articolo 1 del richiamato
decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632.
  Il   termine   di   cui   al  secondo  comma  dell'articolo  2  del
decreto-legge  8  maggio  1981,  n.  208,  convertito  in  legge, con
modificazioni,  dalla  legge  1 luglio 1981, n. 344, e' fissato al 30
giugno  1983, fermi restando gli oneri a carico delle amministrazioni
di assegnazione o di appartenenza del personale. Il termine di cui al
terzo  comma  dell'articolo  14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e' fissato al 31 dicembre 1984.(2)
  I  marittimi italiani, ingaggiati in base alla legge 4 aprile 1977,
n.  135, ovvero tutto l'equipaggio ingaggiato in base alla richiamata
legge  sempre  che  sia  composto da marittimi italiani in misura non
inferiore a due terzi dell'intero equipaggio, sono assistiti ai sensi
del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620,
qualora  l'armatore  straniero,  a  domanda,  abbia versato o versi i
contributi  di  malattia  nella  misura  prevista  per  le imprese di
navigazione italiana.
  Qualora  l'armatore  straniero  non  presenti  la domanda di cui al
comma  precedente, resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, terzo
e  quarto  comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1981, n. 344.
  Le  prestazioni  economiche accessorie a quelle di malattia, non di
competenza dell'I.N.P.S., erogate, all'estero o in navigazione, dalle
soppresse  gestioni sanitarie delle casse marittime e individuate con
il  decreto  di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 novembre 1981,
n.  632,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dallalegge  22
dicembre  1981,  n. 767, continuano ad essere assicurate al personale
navigante dal Ministero della sanita'.
  All'articolo 3, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente
della  Repubblica  31 luglio 1980, n. 618, dopo le parole "dipendenti
pubblici"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "in attivita' di servizio o
pensionati,  compresi  i  familiari  a  carico  o  in  cerca di prima
occupazione"  e dopo la parola "limitrofo" sono aggiunte le seguenti:
"ovvero di usufruire, a carico dell'unita' sanitaria locale esistente
nel territorio italiano limitrofo, delle altre prestazioni assicurate
ai  cittadini  ivi  residenti,  salvo le limitazioni conseguenti alla
stipula  di  convenzioni  per  la  erogazione  in  territorio  estero
dell'assistenza  in  forma  diretta, fissate con decreto del Ministro
della   sanita'   al  fine  di  evitare  duplicazioni  di  assistenza
sanitaria".
  A  partire dal 1 settembre 1982 i contributi dovuti, ai sensi della
legge  2 maggio 1969, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni,
dai   familiari   residenti  in  Italia  dei  lavoratori  emigrati  e
stagionali  in  Svizzera,  nonche'  dai  lavoratori  frontalieri  ivi
occupati  e  dai loro familiari residenti in Italia, sono versati, in
rate   semestrali,   direttamente   dagli  interessati  all'INPS.  Le
modalita' di versamento dei contributi e quelle di certificazione del
diritto  all'assistenza  sanitaria  da  parte  delle unita' sanitarie
locali  territorialmente  competenti  sono  fissate  con  decreto del
Ministro  della  sanita',  di  concerto  con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro.
  Fino  al riordinamento del Ministero della sanita', per l'esercizio
delle  funzioni  concernenti  l'assistenza al personale navigante, ai
cittadini  italiani all'estero e agli stranieri in Italia, nonche' di
quelle  concernenti  la  prevenzione  e la sicurezza del lavoro, sono
istituite  presso  l'ufficio per l'attuazione della legge 23 dicembre
1978, n. 833, otto divisioni.
  Parimenti,  in attesa del riordinamento del Ministero della sanita'
e  al  fine  di  assicurare  la  migliore funzionalita' del Consiglio
sanitario   nazionale,   il  segretariato  del  Consiglio  stesso  e'
articolato  in  sette  uffici, due dei quali equivalenti a divisioni,
per  lo svolgimento dei compiti di assistenza tecnica all'assemblea e
alle  sezioni,  di  studi  e documentazione, di predisposizione della
relazione annuale sullo stato sanitario del Paese, di amministrazione
e contabilita'. (3) ((4))
  Senza  che  cio' comporti ampliamento di organico, alle divisioni e
agli  uffici  di  cui ai due commi precedenti sono preposti dirigenti
amministrativi,  anche  mediante  utilizzazione  del personale di cui
all'articolo  2, nono comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208,
convertito, con modificazioni, nella legge 1 luglio 1981, n. 344.
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AGGIORNAMENTO(2)
  Il  D.L.  12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla  L. 11 novembre 1983, n. 638, ha disposto (con l'art. 25, comma
3)  che  il  termine  del  30  giugno  1983  di  cui  al  terzo comma
dell'articolo  1  del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito
nella legge 3 settembre 1982, n. 627, e' differito al 30 giugno 1984.
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AGGIORNAMENTO(3)
  Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, ha disposto (con l'art. 10, comma
1)  l'abrogazione  del comma decimo del presente articolo; ha inoltre
disposto  (con l'art. 10, comma 2) che "L'abrogazione di cui al comma
1  ha  efficacia  dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal
presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza,
e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994."
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AGGIORNAMENTO(4)
  Il  D.Lgs.  30  giugno  1993,  n.  266, come modificato dal D.L. 23
ottobre  1996,  n.  542,  convertito  con  modificazioni  dalla L. 23
dicembre  1996,  n.  649,  ha  disposto  (con l'art. 10, comma 2) che
l'abrogazione  del  comma  10  del  presente  articolo  "ha efficacia
dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto,
in relazione alle materie di rispettiva competenza".