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DECRETO-LEGGE 8 maggio 1981, n. 208

Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed al personale navigante.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 luglio 1981, n. 344 (in G.U. 07/07/1981, n.184).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
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Testo in vigore dal:  24-12-1996
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Art. 2


I commissari di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, svolgono le funzioni delegate ai comuni dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.
Per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sanitaria all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, il Ministro della sanità può disporre fino al termine massimo del 30 giugno 1982 la utilizzazione presso il Ministero della sanità di un contingente di 70 unità di personale, già assegnato o trasferito in base ai processi di mobilità previsti dallo art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che sia stato addetto ai servizi di assistenza sanitaria all'estero degli enti e gestioni mutualistiche soppresse, nonché di personale dell'INAIL. (3)
Il personale di cui al comma precedente conserva lo stato giuridico e il trattamento economico cui ha diritto presso l'amministrazione di assegnazione, con gli oneri relativi a carico dell'amministrazione stessa.
Al termine del periodo di utilizzazione il personale può, a domanda, essere inquadrato, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero della sanità, nel ruolo speciale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 3.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 LUGLIO 1981, N. 344.
Il Ministero della sanità, a decorrere dal 10 gennaio 1981, provvede, tenuto conto delle modalità e dei limiti vigenti presso i soppressi enti e gestioni mutualistiche, alla definizione delle domande di rimborso di spese per assistenza sanitaria usufruita all'estero nello anno 1980.
Alle spese conseguenti alla definizione dei rimborsi di cui ai commi precedenti, relativi all'anno 1980 e precedenti, il Ministero della sanità provvede con i fondi messi a disposizione dal Ministero del tesoro mediante trasferimento in apposito capitolo di bilancio del Ministero della sanità dei necessari finanziamenti a carico del fondo previsto dall'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
Lo stanziamento per l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, da iscrivere nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1981, è determinato in lire 30 miliardi. A tale iscrizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario 1981. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme non impegnate nell'esercizio 1981 possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1982.
Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e per le esigenze degli uffici e del segretariato del Consiglio sanitario nazionale di cui all'art. 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai primi dirigenti con funzioni di vice consigliere ministeriale, di cui alla tabella XIX, quadro B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, nonché ai dirigenti amministrativi di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 615, possono essere conferite le funzioni di direttore di divisione. (4)
((5))

Alle spese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 36, secondo comma, e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923. n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato. Per i pagamenti in valuta estera da parte del Ministero della sanità si applica per la parte compatibile il disposto dell'articolo 54 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.
Il Ministero della sanità può affidare alle regioni, all'INPS e all'INAIL adempimenti di collaborazione amministrativa ai quali è tenuto in base ai trattati ed ai regolamenti della Comunità economica europea o in esecuzione di trattati bilaterali o multilaterali stipulati dall'Italia in materia di assistenza sanitaria.
Agli invalidi per causa di guerra e di servizio, residenti all'estero, l'assistenza sanitaria continua ad essere erogata con i criteri e le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 2 luglio 1982, n. 402 convertito, con modificazioni, dalla L. 3 settembre 1982, n. 627, ha disposto (con l'art. 1 comma 3) che "il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1981, n. 344, è fissato al 30 giugno 1983, fermi restando gli oneri a carico delle amministrazioni di assegnazione o di appartenenza del personale".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che è abrogato l'art. 2, comma 9, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1981, n. 344; ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che "L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che l'abrogazione del comma 9 del presente articolo "ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza".