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LEGGE 22 dicembre 1981, n. 773

Revisione dell'organico del Corpo degli agenti di custodia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 28-10-1987
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'organico  dei  sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del
Corpo  degli  agenti di custodia di cui all'articolo 1 della legge 26
giugno 1980, n. 304, e' stabilito come segue:

marescialli maggiori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
marescialli capi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
marescialli ordinari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
brigadieri e vice brigadieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.410
appuntati e guardie . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 18.844
                                        Totale. . . . . . . . 22.241

  Gli  organici  di  cui  alla presente legge vengono raggiunti in un
biennio  secondo  la  progressione  di cui alla tabella allegata alla
presente legge. (1) (2) ((3))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La L. 12 febbraio 1986, n. 27 ha disposto che "l'organico del ruolo
degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia di
cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1981, n. 773, e' stabilito
come segue:
  appuntati e guardie n. 19.844".
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  22  dicembre  1986,  n. 905 ha disposto che "L'organico del
ruolo  degli  appuntati  e  delle  guardie  del Corpo degli agenti di
custodia, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1981, n. 773,
modificato  dall'articolo  1  della legge 12 febbraio 1986, n. 27, e'
aumentato, a decorrere dal 1 luglio 1986, di duemila unita'".
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il D.L. 28 agosto 1987, n. 356 convertito, con modificazioni, dalla
L. 27 ottobre 1987 n. 436 ha disposto che "L'organico del Corpo degli
agenti  di  custodia, stabilito dalla legge 22 dicembre 1981, n. 773,
modificato  dalla  legge  12  febbraio  1986, n. 27, e dalla legge 22
dicembre  1986,  n.  905,  e'  aumentato  di  100 unita' nel grado di
maresciallo  maggiore, di 96 unita' nel grado di maresciallo capo, di
96  unita' nel grado di maresciallo ordinario, di 97 unita' nei gradi
di  vice  brigadiere  e  brigadiere  e di 1611 unita' nel ruolo degli
appuntati e delle guardie".