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LEGGE 22 dicembre 1981, n. 773

Revisione dell'organico del Corpo degli agenti di custodia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  14-1-1982 al: 3-3-1986
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1980, n. 304, è stabilito come segue:

marescialli maggiori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 marescialli capi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 marescialli ordinari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 brigadieri e vice brigadieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.410 appuntati e guardie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.844 Totale. . . . . . . . 22.241
Gli organici di cui alla presente legge vengono raggiunti in un biennio secondo la progressione di cui alla tabella allegata alla presente legge.