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LEGGE 11 dicembre 1980, n. 826

Modificazioni alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/1996)
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Testo in vigore dal: 27-7-1996
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma
dell'articolo   1   della   legge  22  febbraio  1968,  n.  115,  per
l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n.
1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n.
50,  a  favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita', gia'
elevato  a lire 48.500 milioni con l'articolo 10 della legge 3 aprile
1980, n. 115, e' ulteriormente elevato a lire 54.500 milioni.
  Il  limite  di  spesa  di lire 22.050 milioni, previsto dal secondo
comma  dell'articolo  10  della  legge  3  aprile  1980,  n. 115, per
l'applicazione   delle   provvidenze   di   cui  all'articolo  5  del
decreto-legge   15   dicembre   1951,   n.   1334,   convertito,  con
modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire
24.550 milioni.(1)(2)((4))
  Il  limite  di spesa di lire 4.230 milioni previsto dal terzo comma
dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, per la concessione
delle   provvidenze   contemplate   nell'articolo  7-bis  del  citato
decreto-legge   15   dicembre   1951,   n.   1334,   convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  13 febbraio 1952, n. 50, gia' elevato a
lire  4.730  milioni  con l'articolo 10 della legge 3 aprile 1980, n.
115, e' ulteriormente elevato a lire 6.230 milioni.(3)((4))
  La  maggiore  spesa prevista dal primo e secondo comma del presente
articolo  sara'  iscritta nello stato di previsione del Ministero del
tesoro  per  l'anno  finanziario  1980;  quella di cui al terzo comma
nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato per l'anno finanziario 1980.
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AGGIORNAMENTO (1)
La  L.  22  dicembre  1984, n.887 ha disposto (con l'art.11) che:" Il
limite  di  spesa  di  lire 24.550 milioni previsto dal secondo comma
dell'articolo   1   della   legge  11  dicembre  1980,  n.  826,  per
l'applicazione   delle   provvidenze   di   cui  all'articolo  5  del
decreto-legge  15  dicembre  1951,  n. 1334, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire
27.550  milioni. La maggiore spesa di lire 3.000 milioni e' ripartita
nel triennio 1985-1987, in ragione di lire 1.000 milioni annui."
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AGGIORNAMENTO (2)
La  L.  28  febbraio  1986,  n.41 ha disposto (con l'art.16 comma 13)
che:"  Il limite di spesa di lire 24.550 milioni previsto dal secondo
comma  dell'articolo  1  della  legge  11  dicembre 1980, n. 826, per
l'applicazione   delle   provvidenze   di   cui  all'articolo  5  del
decreto-legge   15   dicembre   1951,   n.   1334,   convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle
aziende  danneggiate  da  pubbliche  calamita',  gia'  elevato a lire
27.550  milioni  con  l'articolo  11,  ottavo  comma,  della legge 22
dicembre  1984,  n.  887,  e'  ulteriormente  elevato  a  lire 30.550
milioni.  La  maggiore  spesa  di  lire  3  miliardi e' ripartita nel
triennio 1986-1988, in ragione di lire 1 miliardo annuo."
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AGGIORNAMENTO (3)
Il  D.Il.  26 gennaio 1987, n.8 convertito con modificazioni dalla L.
27  marzo  1987,  n.120  (in  G.U.  28/3/1987, n.73) ha disposto 8con
l'art.12  comma  4)  che:"  Il  limite di spesa di lire 6.230 milioni
previsto  dal  terzo  comma  dell'articolo  1 della legge 11 dicembre
1980,  n.  826,  e'  ulteriormente  elevato a lire 16.230 milioni. La
somma  di  lire 10 miliardi e' iscritta nello stato di previsione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno
1987."
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AGGIORNAMENTO (4)
Il  D.L.  26 luglio 1996, n.393 convertito con modificazioni dalla L.
25  settembre 1996, n.496 (in G.U. 25/9/1996, n.225) ha disposto (con
l'art.8)che:"   Il   limite  di  spesa  previsto  dal  secondo  comma
dell'articolo   1   della   legge  11  dicembre  1980,  n.  826,  per
l'applicazione   delle   provvidenze   di   cui  all'articolo  5  del
decreto-legge   15   dicembre   1951,   n.   1334,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle
aziende  danneggiate  da  pubbliche  calamita',  gia'  elevato a lire
70,550  miliardi con legge 23 dicembre 1992, n. 500, e' ulteriormente
elevato a lire 77,550 miliardi a decorrere dall'anno 1996."
Il D.L. 26 gennaio 1987, n.8 convertito con modificazioni dalla L. 27
marzo  1987,  n.120  come  modificato  dal D.L. 26 luglio 1996, n.393
convertito  con  modificazioni  dalla L. 25 settembre 1996, n.496, ha
disposto  (con  l'art.12  comma  4)  che:"il  limite di spesa di lire
16,230  miliardi previsto dal presente comma per la concessione delle
provvidenze  contemplate  nell'articolo  7-bis  del  decreto-legge 15
dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
febbraio   1952,   n.   50,  gia'  elevato  a  lire  26,230  miliardi
dall'articolo  18,  comma  3,  del decreto-legge 29 dicembre 1987, n.
534,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n.
47,  e'  ulteriormente  elevato  a  lire  28,230 miliardi a decorrere
dall'anno 1996".