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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1987, n. 534

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988, n. 47 (in G.U. 01/03/1988, n.50). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2007)
Testo in vigore dal:  1-3-1988
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Art. 18

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1. Per agevolare il ripristino e la riparazione delle opere pubbliche danneggiate dall'eccezionale nubifragio abbattutosi nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1987 a carico del fondo per la protezione civile, all'uopo integrato di pari importo.
2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sul presupposto di un programma globale degli interventi predisposto dalla regione Calabria, d'intesa con gli enti locali interessati e sentito il Consiglio dei Ministri, provvede all'assegnazione dei fondi necessari per la realizzazione dei singoli interventi.
3. A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche, alberghiere e della pesca, nonché di quelle agricole danneggiate dall'evento di cui al comma 1, si applicano rispettivamente le provvidenze di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, le cui disponibilità finanziarie sono integrate di lire 20 miliardi per l'anno 1988, e di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, le cui disponibilità finanziarie sono integrate di lire 20 miliardi per l'anno 1988; nonché, per le imprese industriali, i benefici previsti dagli articoli 5 e 5- bis del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, le cui disponibilità sono aumentate di lire 10 miliardi per l'anno 1988.
4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 3, pari rispettivamente a lire 100 miliardi per l'anno 1987 e a lire 50 miliardi per l'anno 1988, si provvede, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo utilizzando l'accantonamento 'Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di ricerca e innovazioné e, quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, utilizzando parzialmente l'accantonamento 'Interventi a favore della regione Calabrià.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
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