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DECRETO-LEGGE 26 maggio 1979, n. 151

Rifinanziamento degli interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1979, n. 299 (in G.U. 27/07/1979, n.205).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  29-5-1979 al: 27-7-1979
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di addivenire al rifinanziamento degli interventi di ammodernamento e miglioramento della rete aeroportuale nazionale, già riconosciuti urgenti ed indispensabili dalla legge 22 dicembre 1973, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni, anche al fine di scongiurare la chiusura, entro brevissimo termine, dei cantieri, con conseguenze gravissime per la funzionalità degli aeroporti e per i livelli occupazionali, nonché allo scopo di evitare ripercussioni sul costo delle opere, sul quale inciderebbe fortemente l'eventuale periodo di blocco dei lavori;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta:

Art. 1


Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi dei lavori urgenti ed indispensabili in corso negli aeroporti aperti al traffico aereo civile, già appaltati al 31 dicembre 1977, l'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 10 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, ed agli articoli 15 e 16 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, è aumentato di lire 119 miliardi.
La maggiore spesa di lire 109 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, è destinata, oltre che alla finalità di cui al comma precedente, anche per far fronte alla spesa per l'arredamento delle aerostazioni e per la realizzazione di opere integrative, la cui esecuzione si renda necessaria per conferire funzionalità alle opere già appaltate ai sensi della citata legge 22 dicembre 1973, n. 825, negli aeroporti che abbiano superato in un anno il traffico di 100.000 passeggeri.
La restante maggiore spesa di lire 10 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, è destinata alla fornitura e installazione di apparecchiature integrative per l'assistenza al volo e per il controllo del traffico aereo civile.
Agli effetti dell'art. 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, una quota non inferiore a 48 miliardi di lire è riservata agli aeroporti dell'Italia meridionale ed insulare.