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DECRETO-LEGGE 13 agosto 1975, n. 377

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 493 (in G.U. 17/10/1975, n.276).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
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Testo in vigore dal:  18-10-1975
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Art. 15

Aeroporti


L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, è elevata da lire 200 miliardi
((a lire 325 miliardi))
.
La maggiore spesa di
((lire 125 miliardi))
è destinata:
((per lire 100 miliardi))
ad integrazione dell'importo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, ai sensi della lettera a) del citato art. 1, per la esecuzione di opere e per l'acquisto di attrezzature inerenti l'attività aerea civile; per lire 25 miliardi ad integrazione dell'importo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi della lettera b) del citato art. 1, per la fornitura e la installazione di apparecchiature da destinare ai servizi di assistenza al volo.
I limiti temporali di efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, sono correlativamente prorogati di due anni.
La disposizione di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 825, valida a partire dal 1973 e fino a tutto l'anno 1978, riguarda anche le forniture da approvvigionare con i fondi dei capitoli ordinari dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.
Il Ministero dei trasporti e quello della difesa sono rispettivamente autorizzati ad assumere impegni, fino alla concorrenza degli importi di cui al secondo comma, ancor prima dell'iscrizione in bilancio degli importi medesimi.