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DECRETO-LEGGE 26 settembre 1978, n. 576

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 1978, n. 738 (in G.U. 25/11/1978, n.330).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2005)
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Testo in vigore dal:  29-9-1978 al: 5-10-1978
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere in merito al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, essendo il provvedimento per la sua finalità, destinato ad interventi immediati su quelle imprese di assicurazioni che versano in condizioni tali per cui si rende indispensabile la procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale; Decreta:

Art. 1


Con il decreto che promuove la liquidazione coatta amministrativa di un'impresa autorizzata ad esercitare le assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere disposto il trasferimento di ufficio del portafoglio dell'impresa relativo alle assicurazioni contro i danni ad altra impresa che abbia manifestato previamente il suo consenso.
L'impresa cessionaria deve soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 88, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. Il trasferimento può tuttavia essere disposto anche in mancanza dei requisiti di cui al citato articolo relativi all'ammontare del capitale e delle riserve tecniche, quando al capitale dell'impresa cessionaria partecipino, anche indirettamente attraverso una società finanziaria che ne abbia il controllo, in misura non inferiore al 75% del capitale stesso, altre imprese di assicurazione in regolare esercizio le quali abbiano raccolto nel loro insieme per le assicurazioni di cui al primo comma, secondo l'ultimo bilancio approvato, premi per un ammontare superiore al 50% dei premi raccolti dalle generalità delle imprese per le stesse assicurazioni.
Il decreto che dispone il trasferimento del portafoglio stabilisce le modalità necessarie per l'attuazione del trasferimento stesso.