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DECRETO-LEGGE 26 settembre 1978, n. 576

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 1978, n. 738 (in G.U. 25/11/1978, n.330).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2005)
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Testo in vigore dal: 29-9-1978
al: 5-10-1978
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e urgenza di provvedere in
merito al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese
di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, essendo
il  provvedimento  per  la  sua  finalita',  destinato  ad interventi
immediati   su   quelle  imprese  di  assicurazioni  che  versano  in
condizioni   tali  per  cui  si  rende  indispensabile  la  procedura
concorsuale della liquidazione coatta amministrativa;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  di  concerto con i Ministri di grazia e giustizia e
del lavoro e della previdenza sociale;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Con  il  decreto che promuove la liquidazione coatta amministrativa
di  un'impresa  autorizzata  ad  esercitare  le  assicurazioni  della
responsabilita'  civile  per  i  danni causati dalla circolazione dei
veicoli  a motore e dei natanti puo' essere disposto il trasferimento
di  ufficio  del portafoglio dell'impresa relativo alle assicurazioni
contro  i danni ad altra impresa che abbia manifestato previamente il
suo consenso.
  L'impresa  cessionaria  deve  soddisfare  alle condizioni stabilite
dall'art. 88, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio
delle  assicurazioni  private  approvato  con  decreto del Presidente
della  Repubblica  13  febbraio  1959,  n. 449. Il trasferimento puo'
tuttavia  essere  disposto  anche in mancanza dei requisiti di cui al
citato  articolo  relativi all'ammontare del capitale e delle riserve
tecniche,  quando  al  capitale dell'impresa cessionaria partecipino,
anche indirettamente attraverso una societa' finanziaria che ne abbia
il  controllo,  in  misura  non inferiore al 75% del capitale stesso,
altre imprese di assicurazione in regolare esercizio le quali abbiano
raccolto nel loro insieme per le assicurazioni di cui al primo comma,
secondo l'ultimo bilancio approvato, premi per un ammontare superiore
al  50%  dei  premi  raccolti  dalle generalita' delle imprese per le
stesse assicurazioni.
  Il  decreto che dispone il trasferimento del portafoglio stabilisce
le modalita' necessarie per l'attuazione del trasferimento stesso.