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DECRETO-LEGGE 1 luglio 1978, n. 350

Proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1978, n. 429 (in G.U. 12/08/1978, n.225).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  12-7-1978 al: 12-8-1978
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 33, concernente proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato fino al 30 ottobre 1977;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1977, n. 325, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 525, con il quale la durata in carica delle suddette commissioni è stata ulteriormente prorogata di un anno;
Considerato che, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, la procedura elettorale per il rinnovo di detti organi dovrà avere inizio il 3 luglio 1978;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente la durata in carica delle commissioni, in attesa delle leggi regionali in materia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta:

Art. 1


Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, già prorogato sino al 30 ottobre 1978 dal decreto-legge 17 giugno 1977, n. 325, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 525, è ulteriormente prorogato fino a quando le singole regioni non avranno disciplinato la materia con proprie leggi.