stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 17 giugno 1977, n. 325

Proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 08 agosto 1977, n. 525 (in G.U. 19/08/1977, n.225).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/1977)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  21-6-1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 33, concernente la proroga della durata in carica delle commissioni per i artigianato fino al 30 ottobre 1977;
Considerato che la procedura elettorale per il rinnovo di detti organi dovrà avere inizio, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1956, n. 1202, il 2 luglio 1977;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare ulteriormente la durata in carica delle commissioni per l'artigianato in attesa dell'emanazione della legge-quadro per l'artigianato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Art. 1


Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali e regionali per l'artigianato nonché del comitato centrale dell'artigianato, già prorogato sino al 30 ottobre 1977 dalla legge 12 febbraio 1977, n. 33, è ulteriormente prorogato di un anno.