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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1977, n. 1195

Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica pareggiato di Bologna.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  20-6-1978 al: 5-6-2012
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica pareggiato di Bologna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, n. 973, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1975, n. 939;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dal commissario straordinario dell'Istituto superiore di educazione fisica anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nella deliberazione del commissario straordinario e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica pareggiato di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 5, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione, è modificato nel senso che alla lettera d) la denominazione "segretario amministrativo" viene sostituita da "dirigente amministrativo".
L'art. 6, relativo alle competenze del consiglio di amministrazione, è modificato nel senso che alla lettera h) la denominazione "segretario amministrativo" viene sostituita da "dirigente amministrativo".
L'art. 9, relativo alla composizione del consiglio direttivo, è modificato nel senso che all'ultimo comma la denominazione "segretario amministrativo" viene sostituita da "dirigente amministrativo".
L'art. 13 è abrogato e sostituito dal seguente:
"Il dirigente amministrativo fa parte del consiglio di amministrazione con voto deliberativo ed interviene alle adunanze del consiglio direttivo con voto consultivo, esercitando nell'uno e nell'altro consesso funzioni di segretario".
L'art. 61, relativo al servizio amministrativo, è modificato nel senso che il secondo comma è soppresso ed il quarto comma è integrato come segue: "Alla carriera del personale direttivo-amministrativo si applicano altresì, nella loro interezza, le norme dettate per l'analoga carriera dello Stato, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, attesa la complessità delle funzioni dirigenziali dell'Istituto".
La tabella organica relativa al personale non docente è abrogata e sostituita dalla seguente:

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE NON DOCENTE
Qualifiche
dello Stato dell'Istituto Posti
Carriera direttiva amministrativa
Primo dirigente ........ Primo dirigente .......... 1

Direttore di divisione Direttore di divisione ag- |
aggiunto giunto |
Direttore di sezione ... Direttore di sezione ..... > 1
Consigliere ............ Consigliere .............. |
Carriera di concetto
Ragioniere ............. Ragioniere ............... 1
Segretario capo ........ |
Segretario principale .. > Segretario ............... 3 (*)
Segretari .............. |
Carriera esecutiva
Coadiutore ............. Coadiutore ............... 4 (**) Carriera ausiliaria
Bidello custode usciere. Bidello custode usciere .. 3
(*) Di cui uno addetto all'opera ISEF.
(**) Di cui tre anche con mansioni di dattilografo.
Norma transitoria: Nella prima applicazione della suindicata modifica il posto di primo dirigente viene attribuito dal consiglio di amministrazione dell'Istituto al funzionario della carriera direttiva di ruolo, in possesso del competente diploma di laurea, in servizio presso lo stesso Istituto con almeno 9 anni e 6 mesi di funzione prestata nella carriera direttiva.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1978

Registro n. 52 Istruzione, foglio n. 204