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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1975, n. 939

Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna.

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Testo in vigore dal:  20-4-1976

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1960, n. 1891, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1973, n. 973;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 6, relativo al consiglio di amministrazione, è modificato nel senso che il disposto della lettera d) è abrogato e sostituito dal seguente: "delibera su proposta del direttore la nomina del dirigente tecnico scelto fra gli insegnanti di ruolo di educazione fisica";
L'art. 10, relativo al consiglio direttivo, è modificato nel senso che il disposto della lettera e) è soppresso e sostituito dal seguente: "esprime il proprio parere al direttore in ordine alla nomina del dirigente tecnico scelto fra gli insegnanti di ruolo di educazione fisica".
L'art. 11, relativo al consiglio dei professori, è modificato nel senso che il disposto della lettera b) è soppresso e sostituito dal seguente: "elegge i professori che devono far parte del consiglio direttivo, secondo quanto disposto dall'art. 9, lettera c)".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1975

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1976

Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 50