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LEGGE 23 dicembre 1977, n. 933

Ulteriore finanziamento dei piani di ricostruzione dei comuni sinistrati dalla guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/08/1993)
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Testo in vigore dal: 30-12-1977
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  In  deroga all'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ed
alla legge 20 luglio 1977, n. 407, sono eliminati i limiti di impegno
autorizzati  con  le  leggi  11  marzo 1972, n. 54, quanto a lire 420
milioni,  27  febbraio  1973,  n.  18,  quanto a lire 500 milioni, 23
febbraio  1974,  n. 24, quanto a lire 500 milioni, 26 aprile 1975, n.
132,  quanto  a lire 750 milioni e 23 dicembre 1976, n. 874, quanto a
lire  330  milioni, per complessive lire 2.500 milioni, in dipendenza
degli  oneri  derivanti  dalla  legge  31 luglio 1954, n. 607, per la
concessione  di  contributi  in  annualita',  semestralita' o in rate
costanti  ai  proprietari  che  provvedono alla ricostruzione ed alla
riparazione dei loro fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra.