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LEGGE 1 luglio 1977, n. 403

Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  31-7-1977 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è incrementato di lire 330 miliardi per l'anno finanziario 1977 e di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1978 al 1981 per l'attuazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano dei programmi di intervento nel settore agricolo concernenti in particolare:
a) l'acquisizione, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli da parte di cooperative e loro consorzi, con preferenza di quelli aderenti ad associazioni di produttori riconosciute e la concessione di contributi sulle spese di gestione per operazioni di raccolta, trasformazione, conservazione e vendita collettiva di prodotti agricoli e zootecnici da parte di cooperative e loro consorzi;
b) la concessione di contributi sulla spesa ritenuta ammissibile per i progetti presentati da cooperative e loro consorzi, inseriti nei programmi nazionali da rifinanziarsi sul FEOGA - Sezione orientamento - da corrispondersi nel caso in cui i medesimi progetti non siano ammessi al finanziamento a carico del Fondo per mancanza di disponibilità finanziarie;
c) la concessione del concorso negli interessi sui prestiti fino a 12 mesi per la conduzione delle aziende agricole singole o associate e per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli da parte di cooperative e loro consorzi;
d) la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio fino a 5 anni, di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760;
e) la trasformazione di passività onerose in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte fino al 31 dicembre 1976, a favore di cooperative e loro consorzi a condizione che la partecipazione dei soci non sia inferiore al 30 per cento delle passività medesime.
Le operazioni di prestito di cui alle lettere c), d) ed e) del primo comma del presente articolo sono assistite dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le operazioni creditizie di cui al presente articolo sono regolate dalle norme vigenti in materia di credito agrario. I tassi massimi di riferimento sono quelli determinati con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Per tutte le operazioni creditizie di cui alla presente legge, consistenti in un concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui e sui prestiti, compete alle regioni stabilire la misura di tale concorso, che si applica nei confronti dei tassi di interesse praticati dagli istituti di credito.