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LEGGE 1 luglio 1977, n. 403

Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 31-7-1977
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il fondo per il finanziamento dei programmi regionali  di  sviluppo
di cui all'articolo  9  della  legge  16  maggio  1970,  n.  281,  e'
incrementato di lire 330 miliardi per l'anno finanziario  1977  e  di
lire 300 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1978 al 1981
per l'attuazione da parte delle regioni e delle province autonome  di
Trento e Bolzano dei programmi di  intervento  nel  settore  agricolo
concernenti in particolare: 
    a)   l'acquisizione,   la    realizzazione,    l'ampliamento    e
l'ammodernamento  di  impianti  di  lavorazione,   trasformazione   e
commercializzazione di prodotti agricoli da parte  di  cooperative  e
loro consorzi, con preferenza di quelli aderenti ad  associazioni  di
produttori riconosciute e la concessione di contributi sulle spese di
gestione per operazioni di raccolta, trasformazione, conservazione  e
vendita collettiva di prodotti agricoli  e  zootecnici  da  parte  di
cooperative e loro consorzi; 
    b) la concessione di contributi sulla spesa ritenuta  ammissibile
per i progetti presentati da cooperative e  loro  consorzi,  inseriti
nei  programmi  nazionali  da  rifinanziarsi  sul  FEOGA  -   Sezione
orientamento - da corrispondersi nel caso in cui i medesimi  progetti
non siano ammessi al finanziamento a carico del Fondo per mancanza di
disponibilita' finanziarie; 
    c) la concessione del concorso negli interessi sui prestiti  fino
a 12  mesi  per  la  conduzione  delle  aziende  agricole  singole  o
associate e per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione  dei
prodotti agricoli da parte di cooperative e loro consorzi; 
    d) la concessione del concorso nel pagamento degli interessi  sui
prestiti di esercizio fino a 5 anni, di cui alla legge 5 luglio 1928,
n. 1760; 
    e) la trasformazione di passivita' onerose in essere alla data di
entrata in vigore  della  presente  legge  e  contratte  fino  al  31
dicembre 1976, a favore di cooperative e loro consorzi  a  condizione
che la partecipazione dei soci non sia  inferiore  al  30  per  cento
delle passivita' medesime. 
  Le operazioni di prestito di cui alle lettere  c),  d)  ed  e)  del
primo  comma  del  presente  articolo  sono   assistite   dal   Fondo
interbancario di garanzia di cui all'articolo  36,  escluso  l'ultimo
comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e  successive  modificazioni
ed integrazioni. 
  Le operazioni creditizie di cui al presente articolo sono  regolate
dalle norme vigenti in materia di credito agrario. I tassi massimi di
riferimento sono quelli determinati con decreti del Ministro  per  il
tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e  le  foreste,
sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. 
  Per tutte le operazioni creditizie  di  cui  alla  presente  legge,
consistenti in un concorso regionale nel  pagamento  degli  interessi
sui mutui e sui prestiti, compete alle regioni stabilire la misura di
tale concorso, che si applica nei confronti dei  tassi  di  interesse
praticati dagli istituti di credito.