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LEGGE 28 giugno 1977, n. 402

Provvedimenti straordinari per docenti delle scuole di istruzione secondaria ed artistica in lingua tedesca e delle località Ladine in provincia di Bolzano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  31-7-1977 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

I concorsi per soli titoli, di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, a cattedre di insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica con lingua di insegnamento tedesca e delle località Ladine, sono banditi, in prima applicazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per tutte le cattedre vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1977-78, escluse quelle assegnate ai docenti aventi titolo alla immissione in ruolo per effetto di leggi speciali.
Ai predetti concorsi sono ammessi a partecipare i docenti in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'articolo 19 dei decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e in servizio nell'anno scolastico 1976-77 con incarico di insegnamento a tempo indeterminato. Ciascun docente può presentare domanda per la classe di concorso in cui è compreso l'insegnamento per il quale è incaricato nell'anno scolastico 1976-77.
Le nomine dei vincitori dei concorsi di cui al precedente primo comma saranno effettuate con decorrenza dal 1 ottobre 1977.
Per le cattedre di scuola media l'assegnazione di sede ai docenti vincitori dei predetti concorsi e a quelli aventi titolo alla immissione in ruolo, con effetto dal 10 ottobre 1977, ai sensi della legge 9 agosto 1973, n. 524, avverrà sulla base di una unica graduatoria per ciascun tipo di cattedra.
Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, saranno dettate disposizioni per la formazione delle predette graduatorie. In esse i docenti saranno iscritti sulla base della valutazione dei titoli di studio e di servizio, ivi compreso il servizio prestato anteriormente al conseguimento del titolo di studio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1977

LEONE ANDREOTTI - MALFATTI - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO