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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. 417

Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1992)
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Testo in vigore dal:  12-11-1974

Art. 19

Requisiti specifici di ammissione


Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli a posti di insegnante sono richiesti:
a) una formazione universitaria completa conseguita presso le università o altri istituti di istruzione superiore, salvo i casi in cui gli insegnamenti richiedano particolari competenze di natura tecnica, professionale ed artistica;
b) l'abilitazione valida per i posti messi a concorso, ove richiesta;
c) servizio di insegnamento di ruolo o non di ruolo prestato negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado per almeno due anni scolastici, dopo il conseguimento del titolo di studio, ove richiesto, valido per l'insegnamento stesso.
Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli a posti di personale educativo sono richiesti:
a) un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) aver riportato nelle prove di esame di un corrispondente concorso per titoli ed esami una votazione non inferiore a 6 decimi;
c) servizio di ruolo o non di ruolo prestato in qualità di insegnante, di istitutore, di istitutrice o di assistente, per almeno due anni dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'ammissione al servizio di cui trattasi, presso istituti o scuole statali di ogni ordine e grado od istituzioni educative statali.