stai visualizzando l'atto

LEGGE 19 maggio 1976, n. 327

Applicazione degli articoli 139, primo comma, e 47, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai funzionari della carriera diplomatica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  1-6-1976 al: 5-6-2012
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il combinato disposto del primo e secondo comma dell'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e del settimo comma dell'articolo 47, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, che prevede, tra l'altro, che i funzionari della carriera diplomatica che anteriormente alla data dell'8 gennaio 1971 rivestivano il grado di primo segretario di delegazione sono ammessi al concorso per la promozione al grado di consigliere di legazione al compimento di nove anni e sei mesi di servizio effettivo nella carriera diplomatica prescindendosi dai requisiti di servizio prescritti dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si applica anche ai funzionari della carriera diplomatica con anzianità di carriera non inferiore al 1° settembre 1965, sempre che fossero in possesso dei requisiti prescritti per essere ammessi agli scrutini di promozione al grado di primo segretario di legazione anteriormente all'8 gennaio 1971, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed anche se successivamente promossi ad altro titolo.
I funzionari che si trovano nelle condizioni indicate al comma precedente possono partecipare al concorso di promozione bandito per l'anno 1975 a norma del terzo comma dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, purché non ancora espletato alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso da parte dei funzionari suddetti è prorogato di un mese a decorrere dalla stessa data.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1976

LEONE MORO - RUMOR - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO