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LEGGE 12 luglio 1975, n. 311

Specificazione delle attribuzioni delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/05/1984)
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Testo in vigore dal:  12-8-1975 al: 26-5-1984
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Attribuzioni del personale della carriera direttiva


Il personale direttivo delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non superiore a direttore aggiunto di cancelleria o equiparata esercita le attribuzioni previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
In conformità dei codici e delle altre leggi vigenti, il personale predetto forma e riceve gli atti giudiziari e pubblici concernenti il proprio ufficio, ne controlla la regolarità formale e li conserva in deposito; attende alla vidimazione dei registri e sovraintende alla loro tenuta; provvede all'autenticazione ed alla pubblicità degli atti; cura l'attività di informazione processuale; vigila sull'osservanza delle disposizioni tributarie concernenti le proprie funzioni ed accerta le relative contravvenzioni.
Per esigenze di servizio il personale con qualifica di direttore di sezione può essere preposto alla direzione degli uffici di cancelleria e segreteria la cui pianta organica preveda non più di tre funzionari direttivi.
Sino alla definitiva revisione dei ruoli organici, in caso di mancanza o di assenza del personale di concetto il personale direttivo di cui al primo comma ne esercita le attribuzioni, fino a quando non possa provvedersi diversamente.