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LEGGE 12 luglio 1975, n. 311

Specificazione delle attribuzioni delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/05/1984)
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Testo in vigore dal: 12-8-1975
al: 26-5-1984
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
         Attribuzioni del personale della carriera direttiva

  Il  personale  direttivo delle cancellerie e segreterie giudiziarie
con  qualifica  non  superiore  a direttore aggiunto di cancelleria o
equiparata  esercita  le  attribuzioni  previste dall'articolo 14 del
decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e
dall'articolo  52  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748.
  In conformita' dei codici e delle altre leggi vigenti, il personale
predetto forma e riceve gli atti giudiziari e pubblici concernenti il
proprio ufficio, ne controlla la regolarita' formale e li conserva in
deposito;  attende  alla vidimazione dei registri e sovraintende alla
loro  tenuta;  provvede  all'autenticazione ed alla pubblicita' degli
atti;   cura   l'attivita'   di   informazione   processuale;  vigila
sull'osservanza  delle disposizioni tributarie concernenti le proprie
funzioni ed accerta le relative contravvenzioni.
  Per esigenze di servizio il personale con qualifica di direttore di
sezione   puo'   essere  preposto  alla  direzione  degli  uffici  di
cancelleria  e  segreteria la cui pianta organica preveda non piu' di
tre funzionari direttivi.
  Sino  alla  definitiva  revisione  dei  ruoli  organici, in caso di
mancanza  o  di  assenza  del  personale  di  concetto  il  personale
direttivo  di  cui al primo comma ne esercita le attribuzioni, fino a
quando non possa provvedersi diversamente.