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LEGGE 14 ottobre 1974, n. 683

Soppressione della delegazione presso l'ambasciata italiana a Washington e dell'annessa sezione acquisti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  8-1-1975 al: 5-6-2012
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La Camera di deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La delegazione e l'annessa sezione acquisti, istituite presso l'ambasciata italiana a Washington ai sensi del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, e della legge 22 novembre 1954, n. 1127, sono soppresse con effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.
Con la stessa decorrenza cessa il rapporto d'impiego del personale della delegazione e dell'annessa sezione acquisti. Al personale stesso è liquidato l'indennizzo previsto dalle norme che regolano il relativo rapporto di impiego.
Il ministro consigliere commerciale presso l'ambasciata d'Italia a Washington provvede alla chiusura delle gestioni, entro tre mesi dalla data di soppressione di cui al primo comma, avvalendosi del personale messo a sua disposizione da parte della stessa ambasciata.