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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 480

Utilizzo delle disponibilità statali di valuta estera.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1948)
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Testo in vigore dal:  11-6-1946

UMBERTO II

RE D'ITALIA
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e per il commercio con l'estero; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


L'utilizzo delle disponibilità in valuta estera appartenenti al Tesoro dello Stato, occorrenti per gli approvvigionamenti del Paese e subordinato alla presentazione, da parte o per il tramite del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri interessati ai vari rami degli approvvigionamenti stessi, di specifica richiesta che quando non sia accompagnata dalla corrispondente copertura in lire deve essere munita della dichiarazione delle competenti ragioniere centrali circa l'impegno della spesa sul bilancio dello Stato. Alla richiesta medesima sarà dato corso con autorizzazione del Ministero del tesoro Portafoglio dello Stato.