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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1973, n. 1135

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 23-8-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 23, terzo comma, della legge 27 luglio 1967,  n.  658,
per effetto del quale le variazioni del  contributo  complessivamente
dovuto  alla  gestione  marittimi  della  Cassa  nazionale   per   la
previdenza marinara per il personale di ruolo delle  navi  traghetto,
dipendente dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, debbono
essere disposte nella stessa misura in  cui  intervengono  variazioni
sia dell'aliquota contributiva di pertinenza della gestione marittimi
sia dei contributi previsti per l'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti  e  per  il  relativo
fondo di adeguamento; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 6 della legge 22 febbraio 1973,
n. 27, l'aliquota contributiva di pertinenza della gestione marittimi
e' stata elevata, con decorrenza dal 1 aprile 1973, dal 6  per  cento
al 7,50 per cento delle retribuzioni imponibili,  di  cui  il  6  per
cento a  carico  dell'armatore  e  l'1,50  per  cento  a  carico  del
marittimo; 
  Considerato, altresi', che,  per  effetto  del  combinato  disposto
dell'art. 23, terzo comma, della legge  27  luglio  1967,  n.  658  e
dell'art. 6 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, sopra  indicati,  si
rende   necessario   procedere   alla   variazione   del   contributo
complessivamente dovuto alla gestione marittimi per il  personale  di
ruolo delle  navi  traghetto,  gestite  dall'Azienda  autonoma  delle
ferrovie dello Stato; 
  Sentito il parere del comitato amministratore della Cassa nazionale
per la previdenza marinara, di cui all'art. 6 del testo  unico  sulla
previdenza marinara,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109; 
  Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e
per la marina mercantile, di concetto con i Ministri per i  trasporti
e l'aviazioni civile e per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
 
  Con decorrenza dal 1 aprile 1973,  il  contributo  complessivamente
dovuto  alla  gestione  marittimi  della  Cassa  nazionale   per   la
previdenza marinara, per il personale di ruolo delle  navi  traghetto
dipendente dall'Azienda  autonoma  delle  ferrovie  dello  Stato,  e'
elevato  nella  misura  dell'1,50  per   cento   delle   retribuzioni
imponibili, della quale l'1 per cento a  carico  dell'armatore  e  lo
0,50 per cento a carico del marittimo. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 9 ottobre 1973 
 
                                LEONE 
 
                                              BERTOLDI - PIERACCINI - 
                                                     PRETI - LA MALFA 
 
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 luglio 1974 
  Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 81. - SCIARRETTA