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LEGGE 27 luglio 1967, n. 658

Riordinamento della previdenza marinara.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/10/1984)
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Testo in vigore dal:  1-9-1967

Art. 23

Iscrizione alla Gestione marittimi del personale delle navi-traghetto dipendente dalla Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato - Variazioni dell'aliquota contributiva.


Il personale di ruolo delle navi-traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, è iscritto alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, ancorché iscritto al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229 e successive modificazioni.
L'assicurazione di cui al precedente comma è esercitata esclusivamente dalla Gestione marittimi cui fa carico l'onere delle prestazioni stabilite dalla presente legge e cui compete l'importo globale dei contributi previsti dal precedente articolo 7, riferiti alla retribuzione prevista dal successivo articolo 24.
Le variazioni del contributo di cui al precedente comma sono disposte nella stessa misura in cui intervengano variazioni dell'aliquota contributiva prevista dall'articolo 7 e variazioni dei contributi dovuti all'assicurazione obbligatoria ed al Fondo adeguamento pensioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore di cui all'articolo 6 del testo unico sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.