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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. 1112

Modificazioni allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia de L'Aquila.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  23-6-1974 al: 5-6-2012
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia de L'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia de L'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 15 è modificato nel senso che gli insegnamenti di "Patologia speciale medica" e "Metodologia clinica" (biennale) e di "Patologia speciale chirurgica" e "Propedeutica clinica" (biennale) già attribuiti al secondo triennio vengono così distribuiti:
1° triennio:
Patologia speciale medica e metodologia clinica I;
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica I.
2° triennio:
Patologia speciale medica e metodologia clinica II;
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica II.

Nello stesso articolo l'ultimo capoverso viene abrogato e sostituito dal seguente:
"Per ottenere l'iscrizione al 2° triennio lo studente deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti per il primo triennio e superato tutti gli esami relativi a quelle discipline fondamentali il cui insegnamento si completa al 1° triennio".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1973

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1974

Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 56. - SCIARRETTA