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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. 1112

Modificazioni allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia de L'Aquila.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal: 23-6-1974
al: 5-6-2012
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto del libero Istituto universitario di  medicina  e
chirurgia de L'Aquila, approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 giugno 1969, n.  425,  e  modificato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 6  agosto  1970,  n.  800,  e  successive
modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo  statuto  del  libero  Istituto  universitario  di  medicina   e
chirurgia  de  L'Aquila,  approvato  e  modificato  con   i   decreti
sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: 
    L'art. 15  e'  modificato  nel  senso  che  gli  insegnamenti  di
"Patologia speciale medica" e "Metodologia clinica" (biennale)  e  di
"Patologia speciale chirurgica" e "Propedeutica  clinica"  (biennale)
gia' attribuiti al secondo triennio vengono cosi' distribuiti: 
    1° triennio: 
      Patologia speciale medica e metodologia clinica I; 
      Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica I. 
    2° triennio: 
      Patologia speciale medica e metodologia clinica II; 
      Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica II. 
 
  Nello  stesso  articolo  l'ultimo  capoverso   viene   abrogato   e
sostituito dal seguente: 
  "Per ottenere l'iscrizione al 2° triennio  lo  studente  deve  aver
seguito  gli  insegnamenti  fondamentali  prescritti  per  il   primo
triennio e superato tutti gli  esami  relativi  a  quelle  discipline
fondamentali il cui insegnamento si completa al 1° triennio". 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 23 ottobre 1973 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 maggio 1974 
  Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 56. - SCIARRETTA